Art. 23.
(Sanzioni).

      1. I contravventori alle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

 

Pag. 22


      2. È considerato esercizio abusivo dell'attività di panificazione la produzione di pane, di impasti da pane e di prodotti intermedi di panificazione in mancanza delle autorizzazioni previste dall'articolo 4, nonché la cottura di impasti crudi, di prodotti intermedi di panificazione o il completamento di cottura di pane precotto in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2.
      3. Nel caso di esercizio abusivo dell'attività di panificazione o di cottura o di completamento di cottura il prefetto, su segnalazione degli organi di vigilanza preposti, dispone l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature.
      4. L'esercizio abusivo dell'attività di panificazione o di cottura o di completamento di cottura rappresenta attività idonea a danneggiare l'altrui impresa e si configura quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 del codice civile. Sono applicabili gli articoli 2599, 2600 e 2601 del medesimo codice.
      5. L'esercizio abusivo dell'attività di panificazione nonché di cottura o di completamento di cottura è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.